PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La sindrome da stanchezza cronica (CFS) è riconosciuta quale malattia invalidante per gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e successive modificazioni. Sono esenti dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria le prestazioni sanitarie appropriate per la conferma della diagnosi, per il monitoraggio della patologia e delle relative complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
      2. Con regolamento del Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad adeguare alle disposizioni del comma 1 il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni.